Le norme di riferimento relative all’obbligo dell’installazione degli scivoli per disabili sono regolate dalla Legge 13/89 e dal Decreto 236/89.
In particolare nell’articolo 4 del Decreto 236/89 si stabilisce che negli spazi esterni fino all’ingresso di un edificio devono essere previsti dei percorsi che permettano alle persone con ridotte o nulle capacità motorie di raggiungere l’edificio stesso.
Secondo la normativa le rampe per i disabili devono essere installate obbligatoriamente per superare i dislivelli pari o superiori ai 2,5 centimetri; nel caso di un’altezza inferiore, il dislivello può essere superato con una spinta maggiore della carrozzina.
Nel secondo caso, quindi, non vi è alcuna obbligatorietà, ma dipende dai singoli soggetti decidere come superare dislivelli inferiori a quelli previsti dalla legge.