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Scale alla marinara e sicurezza in quota: obblighi di legge, differenze regionali e cosa fare per essere a norma

4 Novembre 2025

Le scale con gabbia alla marinara – così chiamate per la caratteristica gabbia di sicurezza metallica cilindrica che avvolge la parte superiore della scala – sono una soluzione diffusa e affidabile per l’accesso in quota su edifici industriali. 

In particolare, sui tetti di capannoni dove sono installati impianti tecnologici (ad esempio, impianti fotovoltaici o sistemi di climatizzazione/riscaldamento), queste scale garantiscono ispezioni e manutenzioni in piena sicurezza

Di seguito approfondiamo gli aggiornamenti normativi di riferimento offerti dai diversi modelli di scala con gabbia alla marinara.

Quadro normativo e obblighi di sicurezza

[ Quadro normativo aggiornato a settembre 2025 ] La sicurezza delle scale fisse con gabbia è regolamentata da specifiche normative, a partire dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che costituisce la base legislativa principale in Italia per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Segnaletica di sicurezza

I punti di accesso alle coperture e alle aree con impianti devono essere dotati di cartellonistica chiara che segnali i pericoli -rischio di caduta dall’alto, presenza di impianto elettrico fotovoltaico, ecc.- e gli obblighi di DPI, Dispositivo di protezione individuale. Ad esempio, nel caso di impianti fotovoltaici su tetto, è previsto di apporre cartelli di avvertimento in corrispondenza di tutti gli accessi all’edificio e alla copertura. Questa segnaletica deve essere resistente agli agenti atmosferici (raggi UV, pioggia) e ben visibile.

Protezione contro le cadute dall’alto 

Devono essere messe in atto misure di prevenzione della caduta dall’alto. Il D.Lgs. 81/08, all’art. 113 comma 2, impone l’installazione di una gabbia di protezione sulle scale a pioli fisse verticali più alte di 5 metri. In pratica, per scale verticali più alte di 5 metri è obbligatorio il caratteristico arco di cerchiatura metallica (detto anche centina o gabbia) a partire da un’altezza di circa 2,5 m da terra, così da proteggere l’operatore lungo tutta la salita. La normativa specifica anche alcuni requisiti dimensionali: ad esempio, la distanza interna tra i pioli e la parete opposta della gabbia non deve superare i 60 cm, in modo che chi sale non possa fuoriuscire accidentalmente attraverso la gabbia.

Inoltre, viene indicata la necessità di piattaforme di riposo intermedie per scale molto alte: per le scale fisse verticali oltre i 10 metri di altezza è obbligatorio prevedere un pianerottolo di sosta (salvo prescrizioni regionali più restrittive), così da permettere al lavoratore di fermarsi e recuperare le energie durante la salita. Sotto i 10 metri, invece, la presenza di piani di riposo non è obbligatoria per legge (anche se rimane raccomandabile per comfort e sicurezza).

Formazione e abilitazione dei lavoratori 

Il Testo Unico impone che chiunque lavori sopra i 2 metri di altezza (in quota) riceva una formazione specifica e, se necessario, un addestramento pratico sull’uso dei dispositivi anticaduta di III categoria. In particolare, se si utilizzano sistemi di trattenuta come le linee vita verticali o orizzontali, i lavoratori devono aver frequentato corsi di addestramento all’uso corretto di imbracature, cordini anticaduta e dispositivi guidati. 

Nel caso specifico delle scale dotate di linea anticaduta rigida o flessibile al posto della gabbia, la normativa richiede che solo personale autorizzato e formato le utilizzi, avendo superato gli appositi corsi periodici di abilitazione.

Questo perché salire su una scala verticale priva di gabbia ma con guida anticaduta (es. rotaia o cavo centrale) implica saper utilizzare correttamente il carrello o il dispositivo scorrevole anticaduta e gestire un’eventuale sospensione in sicurezza.

Le scale con sola linea anticaduta sono concepite per contesti speciali (tralicci, pozzi, cantieri temporanei) e risultano meno pratiche per un uso quotidiano in azienda; pertanto, nei normali accessi a coperture industriali, la scala con gabbia rimane la soluzione preferita, in quanto utilizzabile anche da personale non specializzato.

Piano operativo di sicurezza (POS) 

Quando si eseguono lavori su impianti in copertura come, ad esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici, manutenzioni straordinarie a impianti termici, se tali lavori configurano un cantiere temporaneo, l’azienda esecutrice deve redigere un POS. Il POS è un documento, richiesto dal D.Lgs. 81/08, che presenta l’analisi dei rischi specifici della commessa e le misure operative adottate per la sicurezza. Nel POS vanno descritte, tra l’altro:

  • le modalità di accesso alla copertura, 
  • l’utilizzo di scale fisse o portatili, 
  • la presenza di linee vita, 
  • i DPI da impiegare, 
  • la segnaletica di interdizione dell’area di lavoro sottostante, ecc. 

Anche i rischi elettrici connessi a un impianto fotovoltaico (presenza di tensione continua anche di giorno quando l’impianto è disconnesso) devono essere valutati e segnalati nel POS, con le relative procedure di messa in sicurezza.

Normativa europea, Stati Uniti e aggiornamenti tecnici

Oltre alle norme italiane, esistono normative tecniche europee sulle scale di accesso permanente. La principale è la EN ISO 14122-4 (Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 4: Scale fisse), che fornisce criteri progettuali per scale fisse con gabbia o con sistemi anticaduta integrati. 

La EN 14122-4 non è direttamente applicabile come obbligo di legge alle scale installate su edifici in Italia, poiché in alcuni punti è in contrasto con il D.Lgs. 81/2008.  Ad esempio, la normativa europea prevede la gabbia di protezione già per scale oltre i 3 metri di altezza, anziché 5 metri, e richiede piattaforme di riposo ogni 6 metri, anziché 10 metri come da legislazione italiana. 

Inoltre, l’EN 14122-4 prescrive prove di resistenza e portata per scale e gabbie (essendo una norma tecnica di prodotto), mentre la normativa italiana non richiede test specifici di carico sulle scale fisse a pioli. In Italia dunque, le scale alla marinara vanno progettate in conformità alle misure del D.Lgs. 81/08; la marcatura CE secondo EN 14122-4 è richiesta solo se la scala fa parte di un macchinario certificato CE, ad esempio scale interne a macchine industriali.

Conclusione

Le scale con gabbia alla marinara sono a norma e presentano numerosi vantaggi pratici, ma i datori di lavoro più attenti possono prendere in considerazione anche l’installazione di dispositivi anticaduta in aggiunta alla gabbia, per aumentare ulteriormente la protezione degli operatori in quota.

Rispettare le normative non è solo un obbligo legale ma un dovere verso la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni severe per i datori di lavoro che non adottano misure di prevenzione adeguate. Inoltre, investire in una scala fissa a norma e in sistemi anticaduta significa prevenire incidenti gravi, proteggendo sia le persone sia il patrimonio aziendale (evitando fermi impianto, responsabilità civili e penali, ecc.)

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